Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale
Modulo di richiesta di estratto per riassunto o per copia integrale di atti di stato civile
Estratto per copia integrale
Il rilascio degli estratti per copia integrale o degli atti dello stato civile è regolato dall’art. 107 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che lo consente solo ai soggetti ai quali l’atto fa riferimento, oppure su motivata istanza del richiedente (nel caso segnalato un genitore) ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’art. 107 del Regolamento dello Stato Civile approvato con il D.P.R. 3.11.2000, n.396, nell’individuare gli estratti per copia integrale ( comunemente noti anche con il termine impreciso, ma sintetico, di “copie integrali” ) degli atti dello stato civile, differenziandoli dagli estratti “per riassunto”, fissa due condizioni per il loro rilascio:
· Espressa richiesta da chi ne abbia interesse.
· Inesistenza di divieti di legge al rilascio.
Estratto per riassunto con paternità e maternità
il riferimento è l'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432: “Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.”
L’articolo prevede il rilascio degli estratti con le generalità dei genitori; questo è consentito, oltre che su richiesta della P.A., solo su istanza dell’interessato (esercitata anche attraverso un delegato) o, se questo è minorenne, su istanza dei genitori. Anche la motivazione è fortemente vincolata alla necessità di dover provare il legame fra l’intestatario dell’atto e i genitori per l’esercizio di doveri o diritti da questo derivanti.
Estratto di stato civile su modello plurilingue
La Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (che l’Italia ha ratificato con legge 21 dicembre 1978, n. 870) prevede il rilascio di certificazione su moduli plurilingue allegati alla Convenzione.
La certificazione, pertanto, deve corrispondere esattamente ai moduli allegati e, a tal proposito, il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare n. 17 del 21 giugno 2012 per evidenziare alcune irregolarità riscontrate nell’utilizzo della modulistica.
Importante anche riportare le annotazioni utilizzando i simboli (elencati, oltre che all’art. 5 della convenzione, nella prima pagina dei moduli per la certificazione) seguiti dalla data e dal luogo dell’evento o nel caso del matrimonio (simbolo “Mar”) deve seguire anche il cognome e nome del coniuge.
Essendo una convenzione internazionale che, in quanto tale, ha dovuto tener conto di ordinamenti nazionali con normative differenti, non contiene tutti i codici per le casistiche di annotazioni previste nel nostro ordinamento (per esempio mancano totalmente quelle relative alla scelta del regime patrimoniale) e ne prevede, invece, alcuni che per i quali il nostro ordinamento non ha prescritto annotazioni (per esempio: annotazione del decesso di uno dei coniugi).
180 giorni per atti storici uso jure sanguinis
30 giorni negli altri casi
Gratuito (salva spedizione per Raccomandata e/o all'estero)
Artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000
Art. 22 Legge 241/90
Art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432
I certificati e gli estratti di Stato Civile devono essere presentati in originale. Nel caso venga richiesta la spedizione per raccomandata, in Italia o all'estero sarà necessario provvedere al pagamento delle spese postali